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Riprendiamoci le nostre Pensioni

« Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio…” , così esordisce l’ultima versione dell’art. 81 della Costituzione.
Ciò che non è dato capire è perché il prezzo della parità di bilancio debba comportare, con una sistematicità allarmante, il puntuale sacrificio dei diritti previdenziali ed assistenziali dei pensionati.
Il legislatore, in barba al principio dell’uguaglianza della giustizia, è più volte intervenuto reiterando il blocco della perequazione dei trattamenti pensionistici e ritenendo di poterlo fare senza fornire alcuna ragionevole ed espressa spiegazione.
In questo modo le entità delle pensioni si sono scostate, talvolta anche in modo significativo, dal costo della vita e dal potere di acquisto. Diversi pensionati, infatti, se ed in quanto percettori di trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS (coloro cioè che nel 2011 hanno percepito circa 1.400,00 euro lordi) hanno subito il blocco integrale della rivalutazione automatica delle loro pensioni per due anni consecutivi 2012-2013.
Il Governo Monti “in considerazione della contingente situazione finanziaria…” (e chi non si ricorda delle lacrime della Ministra Elsa Fornero?) è difatti intervenuto con il d.l. 201/2011 (art. 24, comma 25 d.l. 201/11).
Tutto sarebbe filato liscio se diversi pensionati, ritenendo illegittima la norma, non avessero proposto decine di Ricorsi con richiesta alla perequazione integrale della pensione, percepita per gli anni 2012 e 2013, previa rimessione degli atti dei giudizi alla Corte Costituzionale per l’esame della questione di legittimità costituzionale della norma, che appunto prevedeva il blocco totale delle loro pensioni ai sensi e per gli effetti dell’ art. 24, comma 25 del D.L. n. 201/2011.
La Corte Costituzionale, investita della questione, si è pronunciata e con sentenza n. 70 del 2015 ha dichiarato l’incostituzionalità della norma in quanto, come peraltro aveva affermato in passato, “il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza” (cfr. Corte Cost. 7 maggio 1993 n. 226) e in ogni caso deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli artt. 36, primo comma e 38, secondo comma della Cost., dato che “..Il rispetto dei parametri citati si fa tanto più pressante per il legislatore, quanto più si allunga la speranza di vita e con essa l’aspettativa, diffusa fra quanti beneficiano di trattamenti pensionistici, a condurre un’esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell’art. 36 Cost..” (Cfr. Corte Cost. 30 aprile 2015 n. 70).
In conseguenza di tale pronuncia, l’INPS avrebbe perciò dovuto applicare la normativa previgente (art. 34, comma 1, legge 448/1998) e corrispondere ai ricorrenti e a tutti i pensionati nella stessa situazione le somme non percepite con ricalcolo della pensione per i trattamenti successivi.
Senonché, a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale avvenuta sulla G.U. del 6 maggio 2015, n. 18, il Governo Renzi ha emanato il D.L. 65/2015, convertito nella legge n. 109/2015, a mezzo del quale, con effetto retroattivo, il legislatore ha previsto un rimborso parziale ai pensionati interessati al blocco – attraverso il cd. Bonus Poletti – ma modulato a scaglioni e sempre che il trattamento pensionistico percepito non fosse superiore a sei volte il trattamento minimo INPS (pari cioè a circa 2.800 euro lorde mensili).
Anche in questo caso i pensionati, sia quelli che hanno ottenuto il cd. Bonus Poletti ad agosto del 2015, i quali comunque hanno subito una perdita secca definitiva superiore al 50% della perequazione dovuta, che quelli integralmente esclusi dalla perequazione per il biennio 2012 e 2013 per aver percepito trattamenti superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, si sono organizzati promuovendo molte cause.
Questi cittadini, consapevoli della mancata attuazione della pronuncia della Consulta e dell’intenzione del Governo di evitare a tutti i costi il ripristino della disciplina precedente, hanno chiesto ai Giudici la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati maturati e il ricalcolo della loro pensione, previa disapplicazione del D.L. 65/2015 per contrasto con norme di rango sovranazionale (art. 47 Carta dei Diritti dell’Unione Europea e art. 6 Par. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo) o, in subordine, previa rimessione degli atti dei giudizi alla Corte Costituzionale per non aver tenuto conto, il legislatore, di quanto statuito dalla Corte Costituzionale n. 70/2015.
I Giudici investiti della questione, compreso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, hanno accolto i profili di incostituzionalità della norma sollevati e hanno nuovamente rimesso la questione alla Corte Costituzionale che, pertanto, dovrà stabilire ancora una volta sulla legittimità di una norma che, nei fatti, si ripropone come sostituta di quella norma già dichiarata incostituzionale.
Quello che occorre mettere in rilievo è che intanto la sentenza della Corte Costituzionale vale nei confronti di tutti i pensionati, purché gli stessi si attivino per tempo a far valere il loro diritto.
Quindi cosa deve fare in concreto il pensionato per non vedersi preclusa la possibilità di ottenere i propri arretrati in riferimento al biennio 2012-2013 con ricalcolo del trattamento pensionistico per gli anni successivi?
Deve inviare una Raccomandata RR alla Direzione Provinciale dell’INPS territorialmente competente entro il 31 dicembre 2016.
Va anche ricordato che l’INPS, sulla base dell’art. 38, comma 1 lettera d) del DL 98/2011 convertito in Legge 111/11, ritiene che le azioni giudiziarie aventi ad oggetto controversie in materia di trattamenti pensionistici, siano soggette a decadenza triennale. La decadenza, a differenza della prescrizione, può essere evitata solo dalla proposizione di un’azione giudiziaria.
I Giudici, per vero, hanno finora respinto questa eccezione quando sollevata anche se, e va segnalato, sul punto non esistono sentenze della Corte di Cassazione.
In conclusione qualora l’INPS dopo l’invio della raccomandata non provveda all’erogazione delle somme dovute e al ricalcolo dei trattamenti pensionistici, si dovrà agire in giudizio. Naturale che, per evitare qualsiasi eccezione, il consiglio è quello di procedere il prima possibile.

Elisabetta Balduini
Avvocato del Lavoro

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